prelazione e riscatto agrario - natura, forma e
modalità
04.11.2001
Cass. 08.05.2001, n. 6391
Il diritto di riscatto
previsto in materia agraria dall'art. 8, L. 26.05.1965, n. 590, integrando un
diritto potestativo, si esercita tramite dichiarazione unilaterale recettizia
di carattere negoziale, attraverso la quale si determina autoritativamente, ex
lege, l'acquisto del fondo a favore del retraente.
Ne consegue che tale
dichiarazione può essere effettuata, oltre che con l'atto di citazione diretto
a far valere il diritto al riscatto, anche al di fuori del processo, con
qualsiasi atto (nella specie, raccomandata) - ricevuto entro un anno dalla trascrizione del
contratto di compravendita - con il quale il titolare di tale diritto comunichi
per iscritto all'acquirente la sua volontà di riscattare il fondo.