prelazione e riscatto agrario - natura, forma e modalità


04.11.2001

Cass. 08.05.2001, n. 6391

 

Il diritto di riscatto previsto in materia agraria dall'art. 8, L. 26.05.1965, n. 590, integrando un diritto potestativo, si esercita tramite dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale, attraverso la quale si determina autoritativamente, ex lege, l'acquisto del fondo a favore del retraente.

 

Ne consegue che tale dichiarazione può essere effettuata, oltre che con l'atto di citazione diretto a far valere il diritto al riscatto, anche al di fuori del processo, con qualsiasi atto (nella specie, raccomandata) - ricevuto entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita - con il quale il titolare di tale diritto comunichi per iscritto all'acquirente la sua volontà di riscattare il fondo.